Art. 2.

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.